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Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto per aziende e professionisti

Con il “Decreto Sostegni” approvato dal Governo, si cercherà di aiutare con differenti misure presenti tutti i lavoratori autonomi e le imprese con un’importante novità, tali contributi non saranno erogati in base al codice Ateco ma sull’effettivo calo di fatturato, così si apre l’accesso a chiunque abbia una partita IVA a prescindere dall’attività svolta. Più precisamente potranno accedere ai contributi le attività che dimostrano un effettivo calo del 30% di fatturato 2020 rispetto al 2019.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 Marzo fino al 28 Maggio 2021. La stessa andrà inviata in modalità telematica tramite la piattaforma web delle Agenzie delle Entrate nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. L’orario di apertura sarà comunicato sul sito istituzionale della Entrate.
Il richiedente potrà avvalersi dei propri intermediari precedentemente delegati per il “Cassetto fiscale” o per le consultazioni delle fatture elettroniche e l’accesso sarà possibile unicamente tramite SPID, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Si potrà scegliere in fase di compilazione della domanda se avere il contributo di pagamento mediante conto corrente bancario o postale, oppure riconoscere lo stesso come credito d’imposta e utilizzarlo quindi in compensazione tramite il modello F24.
Si sottolinea che la scelta del metodo di erogazione è irrevocabile.
A domanda presentata verrà inviata una ricevuta al soggetto richiedente, e, nel caso di esito positivo l’Agenzia delle Entrate comunicherà il mandato di pagamento o il riconoscimento dell’ammontare del contributo come credito d’imposta.

REQUISITI:

  • sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita IVA attiva fino alla data del 23 marzo 2021. Possono svolgere qualsiasi attività di impresa o lavoro autonomo, titolari di reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia;
  • professionisti;
  • enti non commerciali, compresi enti di terzo settore ed enti religiosi riconosciuti;
  • è necessario non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, per chi svolge più attività è necessario fare la sommatoria dei ricavi, mentre per i titolari di reddito agrario, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali si fa riferimento al volume di affari;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 dovrà essere inferiore del 30% rispetto l’ammontare complessivo del fatturato 2019. Per i soggetti con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019, il beneficio spetta anche in assenza di requisito, a patto che non abbiamo superato il limite massimo di 10 milioni di euro.
    Sono esclusi:
  • soggetti con partita IVA cessata prima del 23 marzo 2021;
  • soggetti titolari di partita IVA con avvio di attività dal 24 marzo 2021. Tranne per chi si è aperto partita IVA al fine di proseguire un’attività esistente prima di suddetta data;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari;
  • società di partecipazione.

CONTRIBUTO SPETTANTE:

Il contributo sarà calcolato in percentuale così distribuita:

  • 60% imprese e professionisti che non superano fatturazione pari a 100 mila euro
  • 50% fatturazione tra 100 mila e 400 mila euro
  • 40% tra 400 mila euro e 1 milione di euro
  • 30% tra 1 milione e 5 milioni di euro
  • 20% tra 5 e 10 milioni di euro
Nello specifico di seguito il calcolo del contributo:
  • Se la differenza tra la media mensile del fatturato e corrispettivi riferiti al 2020 con quella del 2019 è negativa e di almeno il 30%, allora spetta l’importo calcolato in percentuale in base alla fascia dei ricavi/compensi del 2019
  • Al contrario se tale differenza risulta negativa ma inferiore al 30% allora spetterà l’importo minimo del contributo.

Importi minimi dovuti: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le società;
importo massimo: 150 mila euro anche per chi ha aperto partita iva dal 1° gennaio 2020.