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Agevolazioni Fiscali 2024: assunzioni a tempo indeterminato con extra deduzione fino al 130%

Il nuovo anno è iniziato con diverse novità per le aziende

Già dai primi giorni del 2024, le imprese possono beneficiare di nuove agevolazioni fiscali per le assunzioni a tempo indeterminato, con un’extra deduzione del costo del lavoro fino al 130%. Queste sostituiscono i bonus assunzione per gli under 36 e per le donne, scaduti il 31 dicembre e non rinnovati.

Tra le agevolazioni non rinnovate troviamo anche l’ACE (l’aiuto alla crescita economica).

Il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 privilegia i lavoratori svantaggiati tra cui gli under 30, i percettori di sostegni dallo Stato e i disoccupati.

Questa super deduzione è così suddivisa:

  • 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 130% per chi assume lavoratori svantaggiati.

Chi sono i lavoratori svantaggiati?

  • persone con disabilità;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (bonus NEET);
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
  • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
  • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.

Chi sono i beneficiari dell’extra deduzione?

  • titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
  • imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Questi soggetti devono aver esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e devono trovarsi in condizioni di normale operatività. Sono escluse, infatti, le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria.

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